Roma, 13/12/2011
Editoriale Con.Scienze n.2
Editoriale Con.Scienze n. 2 - Le nuove strutture della Riforma.
Ci siamo proposti, nella prima nota, di seguire il percorso della riforma facendo attenzione all’evoluzione delle strutture (Nuovi Dipartimenti e Strutture di Raccordo) previste dalla legge. Confidiamo di poter offrire al più presto un quadro complessivo delle trasformazioni tuttora in atto. Intanto riportiamo una nota di Paolo Rossi, Preside della facoltà di Scienze MFN di Pisa, sui nuovi dipartimenti che stanno costituendosi in base ai criteri e ai vincoli della Legge 240.
I NUOVI DIPARTIMENTI: UN’OCCASIONE GIA’ PERDUTA?
La Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario dedica poche ma importanti frasi alla definizione dei nuovi dipartimenti e dei loro compiti. Ricordiamo che al comma 2 dell’articolo 2 sono definiti i seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni;
Purtroppo queste proposizioni apparentemente semplici nascondono alcune aporie così profonde da rendere la lettera e lo spirito sostanzialmente inconciliabili, e quindi la norma stessa sostanzialmente inapplicabile, ancorché corra comunque l’obbligo di applicarla, per cui all’atto pratico prevarrà quasi sempre un’adesione formale alla lettera, opportunamente “interpretata” laddove ciò convenga, e comunque sempre a spese dello spirito, che ben si sa essere “debole”.
Ai fini di un’analisi approfondita sarà bene esplicitare con la massima cura queste aporie (già individuate fin dalla prima stesura del disegno di legge, ma sempre sottovalutate dal legislatore).
Notiamo innanzitutto che l’attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche, se letta alla luce dell’appello alla semplificazione, che ne costituisce la premessa, configurerebbe a rigor di logica la simultanea scomparsa non soltanto delle Facoltà, ma anche dei Consigli di Corso di Studi. Ma se l’eliminazione delle Facoltà si inferisce abbastanza facilmente proprio dalla loro surrettizia reintroduzione sotto forma di “strutture di raccordo”, quella dei Consigli di Corso di Studi non si può dedurre dal testo, e anzi il loro mantenimento è legittimato dalla mancata abrogazione dell’articolo del DPR 382/1980 che consentiva la loro istituzione.
Non occorre molta immaginazione, conoscendo la natura profondamente conservatrice delle istituzioni preposte all’esercizio di una qualunque funzione di governo di apparati di natura pubblica, per prevedere che organi dai compiti largamente sovrapposti a quelli ipotizzati dalla legge per i futuri Consigli di Dipartimento si affiancheranno agli stessi dando luogo a permanenti replicazioni di momenti deliberativi (se non addirittura a conflitti di competenze) con il consueto esito del rallentamento delle procedure e dello scarico di responsabilità.
La seconda, e ancor più grave, incongruenza riguarda la mancata esplicitazione del concetto di omogeneità dei settori scientifico-disciplinari, che dovrebbe stare alla base della formazione dei dipartimenti.
In effetti si potrebbe cercare di interpretare a tal fine la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, laddove si parla del sistema di valutazione periodica dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle università “e dalle loro articolazioni interne”, così come pure la lettera e) del comma 1 dell’articolo 18, e la lettera d) del comma 2 dell’articolo 24, che attribuiscono al Consiglio di Dipartimento (in composizione opportunamente ristretta) il compito di deliberare in merito alle chiamate di professori e ricercatori.
In quest’ottica, sempre a rigor di logica, si dovrebbe supporre che l’omogeneità dei dipartimenti dovesse essere di natura eminentemente scientifica, e quindi riconducibile in ultima analisi alla classificazione dei settori scientifico-disciplinari e dei settori concorsuali secondo le cosiddette “aree CUN” e le loro sottoaree o macrosettori, non immaginandosi come possano risultare scientificamente omogenei, se non a prezzo di capriole interpretative, settori appartenenti ad aree diverse, ancorché contigue, se non in pochi casi assolutamente eccezionali relativi a discipline di frontiera (quali la geofisica o la storia della scienza, per intenderci).
Di nuovo, la previsione delle “strutture di raccordo” offre un’ulteriore indicazione in tal senso, in quanto tali organi (sulla cui composizione dovremo comunque tornare) trovano una loro ragion d’essere proprio nella logica per cui un singolo dipartimento, essendo scientificamente omogeneo, si troverebbe quasi sempre di fronte all’evidenza di non possedere al proprio interno tutte le risorse necessarie a far fronte alle esigenze didattiche dei corsi di studi di cui ha la responsabilità, esigenze che per quasi tutti i percorsi formativi travalicano le competenze di una singola area disciplinare, ancorché composita.
La nozione di “dipartimento” sopra esposta non è peraltro particolarmente originale, corrispondendo in tutto e per tutto all’uso internazionalmente accettato dal mondo accademico di tale vocabolo e delle sue ovvie traduzioni. Tutt’altra cosa sono le Scuole e le Facoltà, che dove esistono svolgono appunto la funzione di raccordo tra diversi dipartimenti a fini essenzialmente didattici.
Ma qui l’aporia si fa doppia. Da un lato infatti il vincolo numerico per l’istituzione dei dipartimenti forza ad accoppiamenti difficilmente giudiziosi, non essendo temperato da alcun meccanismo derogatorio legato ad esempio alla possibilità di costituire dipartimenti che raggruppino un’intera area (o sottoarea) anche quando i docenti siano una frazione (purché rilevante) del numero normalmente richiesto.
D’altro canto lo stesso spirito di conservazione cui si faceva riferimento in precedenza non può che spingere non tanto verso la creazione di veri dipartimenti quanto verso la trasformazione in “dipartimenti” di molte delle vecchie Facoltà, con la sporadica eccezione di qualche dipartimento di tipo disciplinare già storicamente consolidato (soprattutto nell’area delle scienze “dure”) e sempre che il numero degli afferenti ne consenta la sopravvivenza e le esigenze didattiche di altri corsi di studi non ne raccomandino per altri versi la dissoluzione.
A tutto questo si sovrappone poi, come sempre, il desiderio individuale di collocarsi nel contesto che si giudica più favorevole alle proprie (talvolta anche legittime) aspirazioni, desiderio che, quando trova una sponda istituzionale, si traduce in una “libera uscita” dei singoli e in una “campagna acquisti” da parte di chi vorrebbe costruirsi un dipartimento a propria misura ma deve superare la soglia numerica richiesta per l’attivazione. Antichi rancori, differenti prospettive di carriera, consolidate amicizie, perfino sacrosante comunanze di interessi scientifici transdisciplinari diventano pretesto per ulteriori scomposizioni e diverse ricomposizioni rispetto a un‘idea di omogeneità che nel frattempo si è ormai dissolta nella soggettività delle interpretazioni.
Quanto alle strutture di raccordo, mentre nel disegno di legge esse nascevano come organi snelli e funzionali ai propri dichiarati obiettivi, un malinteso desiderio di ampia rappresentatività ne ha fatto, nella versione definitiva, dei farraginosi mostri burocratici di fronte ai quali la più naturale delle tentazioni è quella di evitarne accuratamente la costituzione, con l’effetto di scaricare sul Consiglio d’Amministrazione, laddove i dipartimenti si costituiscano (come dovrebbero) sulla base dell’omogeneità scientifica, lo sgradito compito di predisporre e imporre le mediazioni necessarie affinché non prevalga, nella determinazione dei compiti didattici, la tendenza a favorire i corsi di studio “interni” al dipartimento rispetto a quelli “esterni” ma altrettanto bisognosi dei servizi didattici di cui il dipartimento è disciplinarmente competente.
Come saranno dunque i futuri dipartimenti delle nostre Università? Molto probabilmente, e tanto per cambiare, saranno dipartimenti “all’italiana”, non confrontabili con quelli del resto del mondo e di certo nemmeno tra loro, e rappresenteranno un’improba sfida per l’ANVUR, che dovrà pur trovare il modo per valutarli comparativamente.
Ammesso che sia ancora possibile dare qualche suggerimento, e in attesa dell’inevitabile “riforma della riforma”, le poche cose che si potrebbero fare per salvare il salvabile sono (a livello locale) l’attribuzione dei settori concorsuali, per quanto possibile, a un solo dipartimento, ad esempio quando una maggioranza qualificata degli appartenenti al settore sia concentrata in una singola struttura, e (a livello nazionale) criteri di valutazione delle strutture dipartimentali che agiscano in modo premiale nel caso in cui siano rispettati criteri di autentica omogeneità e che penalizzino significativamente le aggregazioni spurie.
Se poi un Ministro avrà la saggezza e la forza di intervenire in modo correttivo sulle norme, anche con poche righe di “interpretazione autentica” e attenuando gli effetti di qualche assurdo vincolo numerico, l’intero sistema non potrà che trarne enorme beneficio, e oltretutto “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Paolo Rossi
12 Dicembre 2011